Legge Fallimentare e Massimario
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi
Art. 96
Formazione ed esecutività dello stato passivo
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE
I. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. [...] (1) (CCII)
(abrogato il secondo comma) (2)
II. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55; (CCII)
2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; (CCII)
3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (CCII)
III. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. (CCII)
IV. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. (CCII)
V. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.
(CCII)
(1) Comma modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).