Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 96

Formazione ed esecutività dello stato passivo
Testo a fronte Mass. ragionato
TESTO A FRONTE


I. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell’articolo 93. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione. [...] (1) (CCII)


(abrogato il secondo comma) (2)


II. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

1) i crediti condizionati e quelli indicati nell’ultimo comma dell’articolo 55; (CCII)

2) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; (CCII)

3) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione. (CCII)

III. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti. (CCII)

IV. Terminato l’esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria. (CCII)

V. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all’esito dei giudizi di cui all’articolo 99, producono effetti soltanto ai fini del concorso.  (CCII)

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(1) Comma modificato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
(2) Comma abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con effetto dal 1 gennaio 2008.
Le modifiche (1) e (2) si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data del 1 gennaio 2008, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).


GIURISPRUDENZA


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