Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Capo III - Degli effetti del fallimento
Sez. III - Degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 67-bis
Patrimoni destinati ad uno specifico affare (1)
I. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall’articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile, sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell’azione è costituito dalla conoscenza dello stato d’insolvenza della società.
(CCII)
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(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo introdotto dall’art. 53 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.