Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 4
Rinvio a leggi speciali
I. L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
II. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.
TITOLO I
Disposizioni generali
Disposizioni generali
Art. 4
Rinvio a leggi speciali (1)
(abrogato)
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(1) Articolo abrogato dall’art. 3 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.