Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo IV - Disposizioni di procedura

Art. 240
Costituzione di parte civile

I. Il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito.

II. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale o del commissario liquidatore o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo IV - Disposizioni di procedura

Art. 240
Costituzione di parte civile (1)

I. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati preveduti nel presente titolo, anche contro il fallito. (CCII)

II. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale. (CCII)


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(1) Articolo sostituito dall'art. 100 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 18, entrato in vigore il 16 novembre 2015, giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.