Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 230
Omessa consegna o deposito di cose del fallimento
I. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.000. (CCII)
II. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309. (CCII)