Legge Fallimentare e Massimario
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 229
Accettazione di retribuzione non dovuta
I. Il curatore del fallimento che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516. (CCII)
II. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni. (CCII)