Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Capo II - Dei reati commessi da persone diverse dal fallito
Art. 227
Reati dell'institore
I. All'institore dell'imprenditore, dichiarato fallito, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli artt. 216, 217, 218 e 220 si applicano le pene in questi stabilite. (CCII)