Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO VI - Disposizioni penali
Capo I - Dei reati commessi dal fallito

Art. 220

Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. È punito con la reclusione da sei a diciotto mesi il fallito, il quale, fuori dei casi preveduti all'art. 216, nell'elenco nominativo dei suoi creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli artt. 16, nn. 3 e 49. (CCII)

II. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno. (CCII)



GIURISPRUDENZA


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