Legge Fallimentare e Massimario
Art. 212
Ripartizione dell'attivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'art. 111. (CCII)
II. Previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività. (CCII)
III. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'art. 112. (CCII)
IV. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'art. 113. (CCII)