Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO V - Della liquidazione coatta amministrativa
Art. 200
Effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa
I. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 e se l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214. (CCII)
II. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore. (CCII)