Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Art. 19
Sospensione della liquidazione dell’attivo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
I. Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell’attivo. (1) (CCII)
[II. Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono chiesti alla Corte di appello.] (2)
III. L’istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed al curatore.
(CCII)
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(1) Comma modificato dall’art. 2 del D. Lgs.12 settembre 2007, n. 169. La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(1) Comma modificato dall’art. 2 del D. Lgs.12 settembre 2007, n. 169. La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).
(2) Comma abrogato dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169. La modifica ha effetto dal 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).