Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento

Art. 17

Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

I. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il fallimento è notificata, su richiesta del cancelliere, ai sensi dell’articolo 137 del codice di procedura civile al pubblico ministero(1), al debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel corso del procedimento previsto dall’articolo 15, ed è comunicata per estratto, ai sensi dell’articolo 136 del codice di procedura civile, al curatore ed al richiedente il fallimento. L’estratto deve contenere il nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza. (CCII-1)

II. La sentenza è altresì annotata presso l’ufficio del registro delle imprese ove l’imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta. (CCII-1) (CCII-2)

III. A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al primo comma, trasmette, anche per via telematica, l’estratto della sentenza all’ufficio del registro delle imprese indicato nel comma precedente. (CCII-1) (CCII-2)

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(1) Comma modificato dall’art. 2 del D. Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, il quale ha aggiunto le parole «al pubblico ministero». La norma è entrata in vigore il 1 gennaio 2008 e si applica ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato aperte successivamente (art. 22 d.lgs. cit.).


GIURISPRUDENZA


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