Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società
Capo X - Del fallimento delle società
Art. 154
Concordato particolare del socio
I. Nel fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci dichiarato fallito può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nel proprio fallimento. (CCII)