Legge Fallimentare e Massimario
Capo X - Del fallimento delle società
Art. 153
Effetti del concordato della società
I. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. Tuttavia i creditori particolari possono opporsi a norma dell'art. 129, secondo comma, alla chiusura del fallimento del socio loro debitore.
II. Sull'opposizione decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio non soggetta a gravame.
Capo X - Del fallimento delle società
Art. 153
Effetti del concordato della società
I. Salvo patto contrario, il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche di fronte ai soci e fa cessare il loro fallimento. [...] (1) (CCII)
II. Contro il decreto di chiusura del fallimento del socio è ammesso reclamo a norma dell’articolo 26. (2)
(CCII)
(1) Comma modificato dall’art. 136 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(2) Comma sostituito dall’art. 136 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.