Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società

Art. 148
Fallimento della società e dei soci

I. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, ma può nominare più comitati dei creditori.

II. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci devono essere tenuti distinti.

III. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l'intero anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

IV. I creditori partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.

V. Ciascun creditore ha diritto di contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

TITOLO II - Del fallimento
Capo X - Del fallimento delle società

Art. 148
Fallimento della società e dei soci (1)

I. Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori.  (CCII)

II. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti. (CCII)

III. Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva. (CCII)

IV. I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori. (CCII)

V. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso. (CCII)

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(1) Articolo sostituito dall’art. 132 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.