Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato

Art. 140
Gli effetti della riapertura

I. Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123. (CCII)

II. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato. (CCII)

III. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso. (CCII)

IV. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato. (CCII)