Legge Fallimentare e Massimario
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 132
Intervento del pubblico ministero
I. Il pubblico ministero interviene sia nel giudizio di primo grado sia nel giudizio di appello.
TITOLO II - Del fallimento
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Capo VIII - Della cessazione della procedura fallimentare
Sez. II - Del concordato
Art. 132
Intervento del pubblico ministero (1)
(abrogato)
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(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.
(1) Articolo abrogato dall’art. 122 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.