Legge Fallimentare e Massimario


TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 100
Impugnazione dei crediti ammessi

I. Entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi, con ricorso al giudice delegato. (1)

II. Il giudice fissa con decreto l'udienza in cui le parti e il curatore devono comparire davanti a lui, nonché il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto al curatore ed ai creditori i cui crediti vengano impugnati. Le parti si costituiscono a norma dell'art. 98, terzo comma. (2)

III. Se all'udienza le parti non raggiungono l'accordo, il giudice dispone con ordinanza non impugnabile che in caso di ripartizione siano accantonate le quote spettanti ai creditori contestati.

IV. Per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni si applicano le disposizioni dell'articolo precedente e il giudizio deve essere riunito a quello sulle opposizioni.

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(1) C. cost. 16 aprile 1986, n. 102, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove ciascun creditore può impugnare i crediti ammessi con ricorso al giudice delegato entro quindici giorni dal deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalla data di ricezione delle raccomandate con avviso di ricevimento con le quali il curatore deve dare notizia dell'avvenuto deposito ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo. C. cost. 14 dicembre 1990, n. 538, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove non prevede che i creditori ammessi allo stato passivo possano proporre opposizione avverso i decreti di ammissione tardiva al passivo, emanati ex art. 101, terzo comma, entro quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale il curatore deve dare notizia a ciascuno di essi all'avvenuto deposito del decreto di variazione dello stato passivo.
(2) C. cost. 24 aprile 1986, n. 120, ha dich. l'illeg. cost. del comma, ove non prevede nei confronti del creditore impugnante la comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'udienza di comparizione, del decreto ivi indicato, comunicazione dalla quale decorre il termine per la notificazione di esso al curatore e ai creditori i cui crediti sono impugnati.
TITOLO II - Del fallimento
Capo V - Dell'accertamento del passivo e dei diritti reali mobiliari dei terzi

Art. 100
Impugnazione dei crediti ammessi (1)




(abrogato)




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(1) Articolo abrogato dall’art. 85 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. La modifica è entrata in vigore il 16 luglio 2006.