Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Strumenti di regolazione della crisi
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo
Art. 95
Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purchè in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.
3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
Relazione illustrativa
L’articolo si pone in una linea di continuità con quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l’art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con l’integrazione apportata dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici.
Sono state apportate, recependo alcuni suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato, alcune modifiche di ordine lessicale.
Si è tuttavia preferito mantenere, come nella vigente legge fallimentare, il limite attualmente previsto dal comma 5, secondo cui l’impresa in concordato può partecipare alle procedure di affidamento anche se facente parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria, considerato che si tratta pur sempre di un’impresa soggetta alla vigilanza del commissario giudiziale e del tribunale e che necessita di autorizzazione per il compimento di una serie di atti.
Come si dirà oltre, si è anche accolto il suggerimento di modificare, al fine di coordinarlo alla disciplina dell’art. 95, l’art. 110 del codice dei contratti pubblici e, di conseguenza, per ragioni di indispensabile coordinamento, l’art. 80 del medesimo codice.
In sintesi, con la disposizione in esame si prevede che, salva in ogni caso la facoltà per il debitore di sciogliersi dal contratto, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda e che sono inefficaci eventuali patti contrari.
Se si tratta di contratti con le pubbliche amministrazioni pubblici, la continuazione anche dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo è subordinata alla presentazione dell’attestazione di un professionista circa la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento da parte dell’impresa in concordato; in presenza dell’attestazione e dei requisiti di legge beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria dell’azienda o del ramo di azienda e, all’atto della cessione o del conferimento, le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli vengono cancellate su disposizione del giudice delegato.
Al fine di favorire la cessione dell’azienda o di suoi rami detta disciplina si applica anche in caso di concordato liquidatorio, come del resto consente espressamente anche l’art. 110 del d.lgs. n.50 del 2016, se un professionista indipendente attesta che detta continuazione è funzionale a preservare il valore dell’azienda e quindi a consentire di trarre un maggior ricavato dalla liquidazione.
La norma, coerentemente con la disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici, prevede anche che l’impresa, dopo la presentazione della domanda di accesso e dunque anche prima del deposito della proposta e del piano, possa partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, previa autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, acquisito in entrambi i casi il parere del commissario, quando già nominato.
L’autorizzazione alla partecipazione è comunque subordinata alla presenza di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
E’ infine previsto che, ferme le condizioni di cui sopra, l'impresa in concordato possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che sia l’unica impresa aderente al raggruppamento ad essere assoggettata ad una procedura concorsuale. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo III
Concordato preventivo
Sezione III
Effetti del concordato preventivo (2)
Art. 95
Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni
1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.
2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purchè in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione del patrimonio (3).
3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.
4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.
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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 23, comma 10 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica della sezione III (Titolo IV, Capo III) con la seguente: «Effetti del concordato preventivo».
(3) L’art. 23, comma 3 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 2 le parole: «liquidazione dell'azienda in esercizio» con le seguenti: «liquidazione del patrimonio».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.