Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore


Art. 73
Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.



Relazione illustrativa
L’art. 73 dispone che nei casi di revoca dell’omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.
Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione II
Ristrutturazione dei debiti del consumatore


Art. 73
Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione (2)

1. Dopo la revoca dell'omologazione il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 268 e 269, provvede ai sensi dell'articolo 270. (3)

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta [...] (4) dal pubblico ministero.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 (5), il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

____________________
(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 19, comma 5, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica con la seguente: «Apertura della liquidazione controllata dopo la revoca dell'omologazione».
(3) Comma sostituito dall’art. 19, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.».
(4) L’art. 19, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 2 le parole: «anche dai creditori o».
(5) L’art. 19, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 3 le parole: «In caso di conversione» con le seguenti: «Nell'ipotesi di cui al comma 1».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.