Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

4. La procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.



Relazione illustrativa
La disposizione definisce l’ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- riservate a tutti i debitori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). Si tratta dei consumatori e di tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure di liquidazione giudiziale e liquidazione coatta amministrativa né al concordato preventivo ai sensi dell’art. 85, comma 1 del codice.
Più esattamente, la definizione di sovraindebitamento si ricava dall’art. 2, che definisce tale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore agricolo, dell’imprenditore minore, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
Per le procedure di sovraindebitamento è stata delineata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, al quale la disposizione in esame rinvia nei soli limiti di compatibilità. Tale disposizione è integrata, con riferimento alla procedura di concordato minore, anche dal rinvio al capo III del titolo IV contenuto nell’art. 74 ed è in questa prospettiva che si chiarisce che la nomina dell’attestatore è sempre facoltativa.
La norma precisa anche che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall’OCC, l’organismo di composizione della crisi.
Il comma 4 prevede, in via generale, che gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I
Disposizioni di carattere generale

Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.

[...] (1)



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(1) Comma abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.

TITOLO IV
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)

Capo II
Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

Sezione I
Disposizioni di carattere generale


Art. 65
Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo (2), le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'articolo 44, (2) in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore e' sempre facoltativa.

4. [...] (3)

4-bis. Ai fini della redazione delle relazioni da allegare alla domanda gli OCC possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (4)

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(1) L’art. 14, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo IV con la seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 18, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «della presente sezione» con le seguenti: «del presente capo» e ha inserito dopo le parole: «titolo III,» le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 44,».
(3) Comma abrogato dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.
(4) Comma inserito dall'art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.