Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Sezione III
Misure cautelari e protettive
Art. 54
Misure cautelari e protettive
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale (2), su istanza di parte, il tribunale puo' emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, piu' idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente gia' concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.
2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda, (3) dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attivita' d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non puo' essere pronunciata. Il debitore, dopo il deposito della proposta, del piano o degli accordi, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, può richiedere al tribunale, con successiva istanza, misure, anche diverse da quelle di cui al primo periodo, per evitare che determinate azioni o condotte di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza (4).
3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, e' idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.
4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi, (5) le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17 e 18 (6).
5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello eventualmente (7) indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.
6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 puo' chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato e' stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura aperta (8).
7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.
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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 13, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione» con le seguenti: «In pendenza del procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, anche nei casi di cui agli articoli 25-sexies e 44, e per l'accesso alla liquidazione giudiziale».
(3) L’art. 13, comma 1, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al primo periodo del comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» le seguenti: «anche nell'ipotesi di cui all'articolo 25-sexies, oppure con successiva domanda,».
(4) Periodo sostituito dall’art. 13, comma 1, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il periodo sostituito recitava: «Il debitore puo' richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o piu' creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.».
(5) L’art. 13, comma 1, lettera c), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 4, dopo le parole: «di cui all'articolo 40,» le seguenti: «anche con riserva di deposito della proposta, del piano e degli accordi,».
(6) L’art. 13, comma 1, lettera c), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.» con le seguenti: «la domanda di cui agli articoli 17 e 18.».
(7) L’art. 13, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 5, dopo le parole: «diverso da quello» la seguente: «eventualmente».
(8) L’art. 13, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 6 le parole: «procedura concorsuale aperta» con le seguenti: «procedura aperta».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.