Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione I
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 39
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'art.44, comma 1, lettera a).
Relazione illustrativa
L’articolo 39 elenca la documentazione che il debitore deve depositare, qualunque sia la procedura alla quale chiede di accedere.
La norma non distingue espressamente tra tipologie di imprenditori e in funzione dei differenti obblighi di tenuta delle scritture contabili cui essi sono sottoposti, giacché si propone di operare da riferimento generale ogni qual volta il debitore proponga una domanda di accesso alla soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell’insolvenza. Ciò al fine di porre il tribunale nella condizione di disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi necessari per gestire la situazione di crisi.
Una documentazione essenziale è costituita dalla certificazione sulla situazione debitoria attinente a particolari debiti, come quelli tributari e attinenti ai contributi, oltre che ai premi assicurativi. Per essi gli articoli 363 e 364 disciplinano un’apposita procedura volta ad assicurare l’effettività della messa a disposizione di tale certificazione. Fino a quando tale procedura non sarà pienamente operativa, sarà la cancelleria ad acquisire gli stessi dati, così da irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo e assicurarne la massima attendibilità.
Concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all’articolo 4 è la previsione che il debitore debba dare conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti, termine corrispondente a quello di prescrizione dell’azione revocatoria ordinaria, così da consentire l’acquisizione di ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo IV
Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Sezione I
Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza
Art. 39
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza (1)
1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).
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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (2)
Sezione I
Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale (3)
Art. 39
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (4)
1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza (5) deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a) (6), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Rubrica così sostituita dall’art. 10,
comma 1, del
decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(3) Rubrica così sostituita dall’art. 11,
comma 1, del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16
luglio 2022.
(4) Rubrica così sostituita dall’art. 11,
comma 4, lettera c) del decreto legislativo 17 giugno
2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
(5) L’art. 11, comma 4, lettera a) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito,
con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Il debitore che chiede l'accesso a
una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» con le
seguenti: «Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione
della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza».
(6) L’art. 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, ha sostituito,
con effetto dal 16 luglio 2022, le parole «Quando la domanda ha ad oggetto
l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» con le
seguenti: «Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1,
lettera a)»
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo IV
Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Sezione I
Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale
Art. 39
Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza
1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attivita' economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile (2), uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attivita', un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonche' l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda e' presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).
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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito nel secondo periodo del comma 1 le parole: «una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata» con le seguenti: «una relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata, con periodicità mensile,».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.