Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo VII
Abrogazioni

Parte Seconda
Modifiche al Codice Civile

Art. 383
Finanziamenti dei soci

1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».



Relazione illustrativa
L’articolo in esame modifica l’articolo 2467, comma 1, del codice civile, eliminando le parole «e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»; la medesima previsione è stata inserita, per ragioni di coerenza sistematica, nel codice della crisi e dell’insolvenza, all’articolo 164. Il testo integrale della Relazione illustrativa