Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO X
Disposizioni per l'attuazione del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Capo I
Disposizioni generali (1)

Art. 348
Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

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(1) L’art. 41, comma 1 del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022, ha così sostituito la rubrica.



Relazione illustrativa
L’articolo in commento prevede che i limiti dimensionali propri dell’impresa minore e delle grandi imprese possano essere rivisti nel corso del tempo. A tal fine, il Ministro della giustizia, ogni tre anni, può procedere all’aggiornamento dei valori, tenuto conto anche della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. Il testo integrale della Relazione illustrativa