Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo V
Disposizioni di procedura

Art. 346
Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330, l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.

2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.



Relazione illustrativa
L’articolo 346 riproduce il contenuto dell’articolo 238 della legge fallimentare. Il testo integrale della Relazione illustrativa