Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo III
Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 343

Liquidazione coatta amministrativa (1)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.



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(1) Articolo così sostituito dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.