Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Disposizioni penali
Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 334
Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.
2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.