Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo II
Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 330

Fatti di bancarotta semplice
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.