Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO IX
Disposizioni penali

Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 328
Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.