Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO IX
Disposizioni penali
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Disposizioni penali
Capo I
Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale
Art. 326
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.
2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
a) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.