Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa

Capo II
Procedimento

Art. 314
Concordato della liquidazione

1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di società.

2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.

4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.

5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.

6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.



Relazione illustrativa
La disposizione è meramente riproduttiva dell’art. 214 l.fall..
Per la proposizione del concordato diretto al soddisfacimento dei creditori è necessario che la presentazione della proposta sia autorizzata dall’autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza.
Viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, che non prevede la sottoposizione al voto da parte dei creditori, bensì che i creditori e ogni altro interessato possano opporsi e che il tribunale tenga conto di tali opposizioni nel decidere sulla proposta. Il testo integrale della Relazione illustrativa