Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
Art. 309
Domande dei creditori e dei terzi
1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella Gazzetta Ufficiale, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.
Relazione illustrativa
La norma disciplina l’ipotesi in cui i creditori e i terzi non abbiano ricevuto la comunicazione prevista dall’art. 308, confermando quanto disposto dall’art. 208 l.fall.. Il testo integrale della Relazione illustrativa