Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO VII
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
Liquidazione coatta amministrativa
Capo II
Procedimento
Art. 300
Provvedimento di liquidazione
1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.
Relazione illustrativa
L’art. 300 mutua la disciplina della pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa a cura dell’autorità che lo ha emanato dall’art. 197 del r.d. n.267 del 1942. Il testo integrale della Relazione illustrativa