Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO VI
Disposizioni relative ai gruppi di imprese
Capo I
Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo
Art. 286
Procedimento di concordato di gruppo
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, e' competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della societa' o ente o persona fisica che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, puo' richiedere alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorita' informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle societa' fiduciarie le generalita' degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando ciascuna proposta è approvata (1) dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
6-bis. Per l'omologazione del concordato di gruppo devono sussistere, per ciascuna impresa, i requisiti previsti agli articoli 48 e 112. (2)
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, ove occorre (3), un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non puo' essere revocato, risolto o annullato (4) quando i presupposti per la revoca, risoluzione o l'annullamento (4) si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.
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(1) L’art. 44, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 5 le parole: «le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate» con le seguenti: «ciascuna proposta è approvata».
(2) Comma inserito dall’art. 44, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(3) L’art. 44, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 7 le parole: «quando il concordato prevede la cessione dei beni» con le seguenti: «ove occorre».
(4) L’art. 44, comma 4, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 8 le parole «risolto o annullato» con le seguenti: «revocato, risolto o annullato» ed ha sostituito le parole «risoluzione o l'annullamento» con le seguenti: «revoca, risoluzione o l'annullamento».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.