Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Capo II
Competenza
Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
Relazione illustrativa
L’articolo 28, in continuità con l’art. 9 della l. fall., prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell’anno antecedente alla presentazione della domanda di regolazione concordata della crisi o dell’insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o successivamente all’inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore, sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Competenza
Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali (2)
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
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(1) L’art. 7 del decreto legislativo 17
giugno 2022 n. 83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, le parole
«Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» con le seguenti:
«Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».
(2) Articolo sostituito dall’art. 9, comma 2,
del decreto legislativo 17 giugno 2022 n. 83, con effetto dal 16 luglio 2022.
TITOLO III
Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza (1)
Capo II
Competenza
Art. 28
Trasferimento del centro degli interessi principali
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando e' intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o controllata (2).
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(1) L’art. 8, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del titolo III con la seguente: «Procedimento per la regolazione giudiziale della crisi e dell'insolvenza».
(2) L’art. 9, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha aggiunto dopo le parole «della liquidazione giudiziale», in fine, le seguenti: «o controllata».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.