Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo.

3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonchè un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.



Relazione illustrativa
L’articolo 275 in esame disciplina l’ulteriore corso della procedura, confermando innanzitutto lo spossessamento del debitore come effetto dell’apertura della liquidazione controllata e dell’attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all’OCC incaricato dal debitore, dell’amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice sul suo andamento ogni sei mesi, pena la revoca dell’incarico, con perdita o riduzione del compenso.
Si è chiarito, recependo un’osservazione della Commissione Giustizia della Camera che nell’attività di liquidazione si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, in modo da assicurare il rispetto, anche in questa procedura, del principio della necessaria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione.
Inoltre, si è previsto che, eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice debba ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.
Esaurita la liquidazione, è previsto che il liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso.
Diversamente, il giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso.
Il liquidatore provvede quindi alla distribuzione secondo l’ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato. Prima di procedere, deve predisporre un progetto di riparto da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni. Se non vi sono contestazioni, il liquidatore comunica il progetto al giudice delegato e dopo sette giorni (decorso un lasso temporale tale da consentire al giudice di formulare eventuali rilievi e di chiedere al liquidatore di apportare modifiche) ne cura l’esecuzione.
Se vi sono contestazioni che il liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, gli atti sono rimessi al giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile avanti al tribunale. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo IX
Liquidazione controllata del sovraindebitato


Art. 275
Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonchè di ogni altro vincolo.

3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC (2). Il compenso è determinato ai sensi del decreto del Ministro della Giustizia del 24 settembre 2014, n. 202. (3)

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonchè un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo (4), previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

6-bis. Nella ripartizione dell'attivo si applicano gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3, 4 e 5. (5)

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 41, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al secondo periodo del comma 3 le parole: «procede alla liquidazione del compenso del liquidatore» con le seguenti: «procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, in caso di nomina quale liquidatore e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, o del liquidatore se diverso dall'OCC».
(3) Periodo inserito dall’art. 41, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(4) L’art. 41, comma 8, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 5 le parole: «l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo» con le seguenti: «l'ordine delle cause di prelazione risultante dallo stato passivo».
(5) Comma inserito dall’art. 41, comma 8, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.