Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 262

Patrimoni destinati ad uno specifico affare
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se e' aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della societa', l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del codice civile e' attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447-ter, primo comma, lettera c), del codice civile (1).



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(1) Comma così modificato dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147.