Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società


Art. 258
Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o piu' soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’articolo riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l’art. 149 l.fall., per il quale il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabile non produce il fallimento della società. Il testo integrale della Relazione illustrativa