Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 257
Liquidazione giudiziale della società e dei soci
1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati piu' comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.
2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.
3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in piu' della quota rispettiva.
4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.
5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.
6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La disposizione di cui all’articolo illustrato riproduce il testo dell’art. 148 l.fall., con tre importanti novità.
In primo luogo, la norma dispone che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso (e non più semplicemente "dichiarato"), per l’intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, e sempre che questi ultimi rispondano delle relative obbligazioni, con la conseguente necessità, in difetto (come, ad es., nel caso della liquidazione giudiziale del socio receduto o escluso), dell’esplicita esclusione di tale effetto estensivo dallo stato passivo della procedura.
In secondo luogo, si prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società e dei soci, il curatore ha diritto ad un solo compenso.
Infine, in attuazione di uno specifico criterio direttivo della legge delega (art. 7, comma 5, lettera c), della legge n. 155 del 2017), l’ultimo comma prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili, il curatore può promuovere l’azione sociale di responsabilità nei confronti di quelli che hanno amministrato la società ma che, per la cessazione della responsabilità illimitata da oltre un anno o per qualsiasi altro motivo, non siano stati personalmente assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale.
Il testo integrale della Relazione illustrativa