Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 255
Azioni di responsabilità
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilità;
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Relazione illustrativa
La disposizione prevede l’attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l’esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-bis, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-decies e art. 2409-undecies c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-noviesdecies, primo comma, c.c.).
La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l’azione attribuita ai relativi creditori dall’art. 2497, quarto comma, c.c..
La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall’art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole di disposizioni di legge, in tal modo superando l’incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare "le azioni di responsabilità" senza altra precisazione.
La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l’esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore. Il testo integrale della Relazione illustrativa
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 255
Azioni di responsabilita'
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire, anche separatamente:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile (1);
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
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(1) Lettera così modificata dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 con effetto dal giorno 1° settembre 2021.
Liquidazione giudiziale
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 255
Azioni di responsabilita'
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire (1):
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
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(1) L’art. 32, comma 1, del decreto
legislativo 17 giugno 2022 n. 83 ha soppresso, con effetto dal 16 luglio 2022,
le parole «, anche separatamente».
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VIII
Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società
Art. 255
Azioni di responsabilita'
1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, puo' promuovere o proseguire:
a) l'azione sociale di responsabilita';
b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;
c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;
d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;
e) tutte le altre azioni di responsabilita' che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
1-bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1 la legittimazione del curatore si estende anche alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. (2)
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) Comma inserito dall'art. 40, comma 2 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.