Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)
Art. 25-quater
Imprese sotto soglia (3)
1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza e' presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale e' presentata l'istanza.
3. Se all'esito delle trattative e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuita' aziendale;
b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
4. Se all'esito delle trattative non e' possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore puo':
a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;
b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 61.
5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.
6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.
7. Il compenso dell'esperto e' liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
TITOLO II
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi
Capo I
Composizione negoziata della crisi
Art. 25-quater
Imprese sotto soglia
1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, puo' chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
2. L'istanza e' presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale e' presentata l'istanza.
3. Se all'esito delle trattative e' individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:
a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale; (1)
b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;
c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto (2), idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto da' atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.
4. Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente: (3)
a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;
b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;
c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
d) per la sola impresa agricola, chiedere (4) l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 61.
5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, comma 2-bis, (5) 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.
6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche (6) se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.
7. Il compenso dell'esperto e' liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, [...] (7) dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.
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(1) L’art. 5, comma 13, lettera a), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la lettera a) con la seguente: «a) concludere un contratto con uno o più creditori oppure con una o più parti interessate all'operazione di risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;». La lettera sostituita recitava: «a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuita' aziendale;»
(2) L’art. 5, comma 13, lettera a), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera c) le parole: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto» con le seguenti: «concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori aderenti e dalle altre parti interessate all'operazione di risanamento che vi hanno aderito nonché dall'esperto».
(3) L’art. 5, comma 13, lettera b), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito le parole: «Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può» con le seguenti: «Oltre ai contratti o agli accordi di cui al comma 3, l'imprenditore può anche, alternativamente».
(4) L’art. 5, comma 13, lettera b), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera d) la parola: «domandare» con la seguente: «chiedere».
(5) L’art. 5, comma 13, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 5, dopo le parole: «21, 22,» le seguenti: «23, comma 2-bis,».
(6) L’art. 5, comma 13, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 6, dopo le parole: «conservano i propri effetti» la seguente: «anche».
(7) L’art. 5, comma 13, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha soppresso al comma 7 le parole: «dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.