Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi (1)
Capo I
Composizione negoziata della crisi (2)
Art. 25
Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese (3)
Testo a fronte
TESTO A FRONTE
1. Piu' imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalita' di cui all'articolo 13.
2. L'istanza e' presentata alla camera di commercio ove e' iscritta la societa' o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.
3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.
4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla societa' o all'ente che, in base alla pubblicita' prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attivita' di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.
5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso puo' svolgere le trattative per singole imprese.
6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.
7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano piu' istanze ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per piu' imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.
8. I finanziamenti eseguiti in favore di societa' controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione puo' arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.
9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.
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(1) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(2) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
(3) Il decreto legislativo 17 giugno 2022 n.
83 ha sostituito, con effetto dal 16 luglio 2022, il titolo II della parte
prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.