Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 246
Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206.

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.



Relazione illustrativa
L’art. 246 prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell’art. 130 l.fall., quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l’opposizione all’omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall’articolo 206 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l’efficacia anticipata rispetto alla definitività dell’omologazione in difetto di opposizioni.
Una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione, è previsto, come nella disciplina attuale, che il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 246
Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245 (1).

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.



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(1) Comma così modificato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147.

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale


Art. 246
Efficacia del decreto

1. Il decreto che omologa il concordato produce i propri effetti dalla data della pubblicazione. (2)

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

2-bis. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo i giudizi di impugnazione dello stato passivo pendenti dinnanzi al tribunale si interrompono. Il giudizio può essere riassunto dal proponente o nei confronti del proponente e prosegue nelle forme di cui all'articolo 207 dinanzi al medesimo giudice, che provvede sull'accertamento del credito o della causa di prelazione. (3)

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) Comma sostituito dall’art. 39, comma 7, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.».
(3) Comma inserito dall’art. 39, comma 7, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136.
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.