Codice della Crisi e dell'Insolvenza
Liquidazione giudiziale
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 245
Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinchè richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.
4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.
Relazione illustrativa
Salvo rilevare che, se la proposta non viene approvata è plausibile che il tribunale, ricevuta dal curatore, tramite il giudice delegato, la relazione sull’esito negativo comunque provveda a certificare l’improcedibilità del ricorso del proponente, l’articolo illustrato, in modo analogo all’art. 129 l.fall, detta la disciplina per il caso in cui sia invece intervenuta l’approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori.
Senza innovare sull’attuale regime, si prevede che, di seguito alla relazione del curatore sull’esito della votazione, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia notizia al proponente affinché richieda l’omologazione e ai creditori dissenzienti. Quindi, con decreto da pubblicarsi a norma dell’art. 45, detta i termini per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualunque interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il parere definitivo, onere che compete invece in via surrogatoria al curatore se il comitato non provvede tempestivamente.
Se non vengono proposte opposizioni il tribunale procede all’omologazione previo controllo della regolarità della procedura.
Se invece sono proposte opposizioni il tribunale procede all’istruttoria, eventualmente delegando un suo componente.
In caso di approvazione in un concordato con classi da parte della maggioranza delle stesse, se un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta il tribunale sottopone la stessa alla prova di convenienza.
Sul ricorso per omologazione il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45. Il testo integrale della Relazione illustrativa
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo VII
Concordato nella liquidazione giudiziale
Art. 245
Giudizio di omologazione
1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinchè richieda l'omologazione del concordato nel termine di dieci giorni dalla comunicazione (2) e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
3. La richiesta di omologazione si propone con ricorso a norma dell'articolo 124, comma 3. L'opposizione è proposta con memoria depositata nel termine di cui al comma 2, terzo periodo. (3)
4. Il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, nonché, se sono state proposte opposizioni, il contenuto delle stesse, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con decreto motivato il concordato. (4)
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla prosecuzione della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo provvede anche in caso di voto contrario da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando il voto è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 244, comma 1, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente di cui all'articolo 240, comma 4, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o dei predetti enti è conveniente rispetto all'alternativa della prosecuzione della liquidazione giudiziale. (5)
6. Il decreto che provvede sulla omologazione è (6) pubblicato a norma dell'articolo 45.
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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 39, comma 6, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 2, dopo le parole: «l'omologazione del concordato» le seguenti: «nel termine di dieci giorni dalla comunicazione».
(3) Comma sostituito dall’art. 39, comma 6, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.».
(4) Comma sostituito dall’art. 39, comma 6, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.».
(5) Comma sostituito dall’art. 39, comma 6, lettera d) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136. Il comma sostituito recitava: «5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.».
(6) L’art. 39, comma 6, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 6 le parole: «Il tribunale provvede con decreto motivato» con le seguenti: «Il decreto che provvede sulla omologazione è».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.