Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Art. 236
Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina gli effetti della chiusura riproducendo – con i necessari adattamenti lessicali – il contenuto dell’art. 120 l. fall., come modificato dalle riforme del 2006/2007 e dall’intervento del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.
Sono dunque riaffermati: la cessazione degli effetti della procedura di liquidazione sul patrimonio del debitore; la cessazione delle incapacità personali dello stesso debitore; la decadenza degli organi preposti alla procedura; l’improseguibilità delle azioni esperite dal curatore, salvo quanto previsto dall’articolo 234; il riacquisto, da parte dei creditori, del libero esercizio delle azioni verso il debitore, salvi gli effetti dell’esdebitazione.
Infine, si ribadisce che nell’ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell’articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi. Il testo integrale della Relazione illustrativa

TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo VI
Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale


Art. 236
Effetti della chiusura

1. Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano (2) gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

4. Il decreto, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo (3) o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

5. Nelle ipotesi previste dall'articolo 234 (4), il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

____________________
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata».
(2) L’art. 38, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 1 le parole: «Con la chiusura cessano» con le seguenti: «Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 234, con la chiusura cessano».
(3) L’art. 38, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito al comma 4, dopo le parole: «Il decreto» le seguenti: «, anche emesso ai sensi dell'articolo 246, comma 2-bis, secondo periodo».
(4) L’art. 38, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito al comma 5 le parole: «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234» con le seguenti: «Nelle ipotesi previste dall'articolo 234».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.