Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO I
Disposizioni generali

Capo I
Ambito di applicazione e definizioni


Art. 2

Definizioni
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;

2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore;

3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348.

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore (1);

f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

g) [abrogata]

h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa', delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa', di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;

i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;

m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata (2) volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attivita' e passivita' o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita' che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;

n) «elenco dei gestori (3) della crisi e insolvenza delle imprese»: l'elenco (3), istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti;

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere iscritto all'elenco (4) dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei revisori legali;

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio (5); il professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa.

o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata;

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte (6) dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni (7);

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice;

u) [abrogata]

____________________
(1) L’art. 1, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera e) le parole: «per i debiti estranei a quelli sociali» con le seguenti: «e accede agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore».
(2) L’art. 1, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi e le procedure» le seguenti: «, diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata».
(3) L’art. 1, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera n) le parole: «albo dei gestori» con le seguenti: «elenco dei gestori» e ha sostituito le parole: «l'albo» con le seguenti: «l'elenco».
(4) L’art. 1, comma 1, lettera d), numero 1) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera o), al numero 1), le parole: «all'albo» con le seguenti: «all'elenco».
(5) L’art. 1, comma 1, lettera d), numero 2) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera o), al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura personale o professionale» le seguenti: «tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio».
(6) L’art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha inserito alla lettera p), dopo le parole: «determinate azioni» le seguenti: «o condotte».
(7) L’art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito alla lettera q) le parole: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza» con le seguenti: «il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni».
(*) In base all'art. 56 del d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136, le modifiche di cui alle note (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) entrano in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



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