Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale

Capo II
Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 193

Sigilli
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in piu' luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o piu' coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.



Relazione illustrativa
L’articolo in esame disciplina l’apposizione dei sigilli prevedendo che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede alla ricognizione sommaria dei beni, nonché all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile. La disposizione precisa che a tale incombente il curatore procede solo "se necessario" ed in quanto non sia possibile procedere direttamente alla redazione dell’inventario.
Nel resto, la disposizione ricalca il testo introdotto con la riforma del 2006, salva la precisazione che se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.
Si è dunque sostituito il potere di autorizzazione del giudice delegato all’originario potere di designazione dei delegati o coadiutori. Il testo integrale della Relazione illustrativa