Codice della Crisi e dell'Insolvenza
TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)
Capo I
Imprenditori individuali e società
Sezione IV
Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori
Art. 171
Effetti della revocazione
1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediary specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.
3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.
(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.
Relazione illustrativa
La disposizione disciplina al primo comma la legittimazione passiva all’azione revocatoria nell’ipotesi in cui il pagamento al debitore venga effettuato tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 ( si tratta delle società fiduciarie e di revisione e cioè "quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni"), prevedendo che questa spetti a colui che è il destinatario della prestazione e che nei suoi confronti si verifichino anche gli effetti sostanziali.
Il secondo comma disciplina il diritto spettante a chi, per effetto della revoca, ha dovuto restituire quanto ricevuto dal debitore prevedendo che venga ammesso al passivo per l’eventuale credito originario.
Il terzo comma conferma la disciplina già introdotta al fine di evitare che atti estintivi derivanti da posizioni passive di conto corrente bancario o comunque da rapporti continuativi o reiterati poi seguiti da nuovi incrementi del debito comportino la revoca di somme nel complesso non corrispondenti all’effettiva diminuzione del debito al momento dell’apertura della procedura disponendo che l’ammontare che il terzo deve restituire per effetto della revoca sia pari alla differenza tra l’ammontare massimo del suo credito nel periodo in cui ha avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l’ammontare residuo dello stesso all’epoca di apertura del concorso.
Gli effetti sono prodotti nei confronti del destinatario della prestazione.
Colui il quale restituisce quanto ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione.
Il testo integrale della Relazione illustrativa