Codice della Crisi e dell'Insolvenza


TITOLO V
Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata (1)

Capo I
Imprenditori individuali e società

Sezione III
Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori


Art. 159

Rendita perpetua e rendita vitalizia
Testo a fronte
TESTO A FRONTE

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.

2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

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(1) L’art. 28, comma 1 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha sostituito la rubrica del Titolo V con la seguente: «Liquidazione giudiziale e liquidazione controllata». La modifica è entrata in vigore il 28 settembre 2024. Salva diversa disposizione, il citato decreto legislativo si applica alle composizioni negoziate, ai piani attestati di risanamento, ai procedimenti instaurati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 14 del 2019, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, alle procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione controllata e liquidazione coatta amministrativa nonché ai procedimenti di esdebitazione di cui al medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019 e alle procedure di amministrazione straordinaria pendenti alla data della sua entrata in vigore e a quelli instaurati o aperti successivamente.



Relazione illustrativa
L’attuazione del principio in base al quale tutti i crediti si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale impone una disciplina specifica anche per la rendita.
In continuità con l’art. 60 r.d. n.267 del 1942, se si tratta di rendita perpetua l’ammissione viene effettuata al valore di riscatto come calcolato in base all’art. 1866 del codice civile.
Per la rendita vitalizia l’ammissione viene effettuata per una somma equivalente al valore capitale al momento dell’apertura della procedura. Il testo integrale della Relazione illustrativa



GIURISPRUDENZA


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